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STATUTO

Fondazione IDRA
con sede in Vimercate

Art. 1

Costituzione

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione IDRA“ con sede in Vimercate.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 2

Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi, obiettivi e attività istituzionale

La Fondazione IDRA persegue le seguenti finalità:

1. la conservazione, l'incremento e l'informatizzazione dell’archivio relativo al patrimonio idrico del Nord Est Milanese;
2. la promozione di studi e ricerche legati alla tutela dell’ambiente idrico – ambientale del nord est milanese
3. la valorizzazione della cultura ambientale in ottica EMAS
4. La Fondazione promuove inoltre lo sviluppo di attività di studio, formazione e divulgazione, tramite anche partnership con Università italiane ed estere, incentrate sui temi del recupero ambientale, della valorizzazione del patrimonio pubblico, della comunicazione ambientale, della qualità Ambientale.

La Fondazione IDRA può svolgere anche le seguenti attività:

1. analisi, ricerche e studi sui temi attinenti le politiche di sviluppo sostenibile locale, sia dal punto di vista economico che sociale e culturale, con particolare riferimento alle politiche nel settore delle risorse idriche e ambientali;
2. analisi, ricerche e studi sui temi attinenti lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e tutela della risorsa acqua e dell’ambiente e comunque attinenti le attività e gli interessi delle collettività e degli enti locali, oltre che delle organizzazioni e imprese pubbliche locali, oltre che tutti i servizi pubblici locali in ampia accezione;
3. organizzazione di eventi, convegni e seminari inerenti le tematiche inerenti il tema dello sviluppo sostenibile e comunque coerenti con i punti 1 e 2 di cui sopra;
4. pubblicazione e diffusione di riviste di carattere scientifico e informativo sui settori di interesse;
5. organizzazione di eventi formativi sui temi d’interesse agli enti locali e alle imprese co-interessate all’evoluzione del sistema dei servizi pubblici locali.
6. sostegno progettuale sia allo sviluppo della riorganizzazione dei servizi di pubblica utilità e comunque aventi impatto ambientale significativo, oltre alla progettazione di modelli di regolazione pubblica dei medesimi.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, Istituzioni ed Associazioni ed Enti culturali, scuole ed Università che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento e-o gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema nazionale ed internazionale di tutela ambientale, i relativi addetti ed il pubblico;
f) erogare premi e borse di studio nonché organizzare seminari e corsi di formazione nei settori d’interesse della Fondazione;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di servizi e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’ecologia e dello smaltimento dei rifiuti in genere;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvarrà in via prevalente, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, della collaborazione della società “Idra Patrimonio spa”.

Art. 5

Vigilanza

La Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, dal Fondatore Promotore e dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti in tema di società di capitali, ove compatibili.
Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata presso la Segreteria della Fondazione.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Il piano pluriennale, gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati e delle risorse disponibili; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impegnati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Art. 9

Membri della Fondazione

 

I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti.

Art. 10

Fondatore Promotore e Fondatori

E’ Fondatore Promotore la società Idra Patrimonio S.p.a.

Qualora il Fondatore Promotore addivenga per qualsiasi motivo al proprio scioglimento, il medesimo dovrà designare il od i soggetti destinati a succedergli nelle prerogative ad esso spettanti ai sensi del presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d’Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti Pubblici o Privati che contribuiscono al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.
I contributi dei Fondatori, in ogni caso, sono a sostegno di un piano pluriennale di attività approntato dal Consiglio d’Amministrazione. Tutti i i Fondatori sono pertanto obbligati nei confronti della Fondazione a versare i contributi concordati in sede di adesione alla medesima e per il tempo della relativa partecipazione.

In caso di pluralità di Fondatori, essi si riuniranno in sessione plenaria per l’ indicazione di una rosa di nominativi entro la quale i rappresentanti del Fondatore Promotore nel Consiglio di Amministrazione sceglieranno i soggetti da nominare al interno del Consiglio medesimo, ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.  Ad ogni Fondatore spetterà un voto. La riunione in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori. In seconda convocazione, che potrà essere tenuta ad un’ora di distanza dalla prima, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti Pubblici o privati che abbiano le caratteristiche previste dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Tutti i soci di “Idra Patrimonio S.p.a.” hanno diritto di essere nominati Partecipanti della Fondazione secondo il loro gruppo di appartenenza, salvo loro rinuncia.
 

Art. 12

Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all’Estero.

Art. 13

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Fondatori ed i Partecipanti possono partecipare alle iniziative dell’ente secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 l’esclusione di Fondatori e di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- la Consulta dei Fondatori e dei Partecipanti

E’ ufficio della Fondazione il Direttore Generale, ove nominato.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 12 componenti. La composizione sarà la seguente:

- 2/3 componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Fondatore Promotore(Idra Patrimonio S.p.a.);
- 1/3 componenti designati, dai membri come sopra nominati, tra i Fondatori ed i Partecipanti


Fino a che alla Fondazione non partecipino Fondatori o Partecipanti, i componenti loro spettanti sono designati dal Fondatore Promotore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza. Essi non sono riconfermabili per più di due mandati consecutivi.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, richiedere la nomina di un nuovo consigliere al raggruppamento di pertinenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
- stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti e i criteri di partecipazione;
- nominare i Fondatori di cui all’art. 10 ed i Partecipanti;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione, a maggioranza dei due terzi, di beni mobili ed immobili;
- nominare, ove opportuno, il Direttore determinandone natura, durata, poteri e qualifica del rapporto;
- istituire Comitati Scientifici per singoli progetti, manifestazioni ed eventi in genere;
- nominare il Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti nei limiti di cui all’art. 8 del presente Statuto.

Art. 17

Convocazione e quorum
 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr’ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle Società per azioni.

Art. 18

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente, che è anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Associazioni, Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 19

Direttore

Il Direttore, ove istituito, è nominato ai sensi dell’art. 16 dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la durata e la qualifica del rapporto, anche con riferimento alla retribuzione ad esso spettante. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Consulta dei Fondatori e dei Partecipanti

Su richiesta dei consiglieri dei gruppi rappresentati nel Consiglio d’Amministrazione o su domanda di almeno 1/10 dei componenti dei singoli raggruppamenti è convocata una Consulta dei Fondatori e dei Partecipanti presieduta dal Presidente della Fondazione. Le singole Consulte dei Partecipanti e dei Fondatori possono essere convocate almeno una volta all’anno e saranno presiedute da un Consigliere di Amministrazione, all’uopo designato.
Le Consulte formulano pareri e proposte in merito all’attività della Fondazione ed allo sviluppo della medesima.
Le Consulte sono convocate senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno quindici giorni prima la data di riunione. Le riunioni saranno validamente costituite qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Le delibere verranno votate a maggioranza assoluta.
Il verbale della riunione sarà depositato presso la Segreteria della Fondazione.

Art. 21

Organo di consulenza tecnico contabile

L’Organo di consulenza tecnico contabile è nominato dal Fondatore Promotore tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili ed estranee alle componenti del Consiglio. L’Organo di consulenza contabile è organo tecnico consultivo della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni e pareri, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L’Organo di consulenza contabile resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 22

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
La sede dell’arbitrato sarà Milano.

Art. 23

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione a fini di pubblica utilità.

Art. 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

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